La Corte costituzionale è recentemente intervenuta nella materia della cooperazione internazionale. Si trattava di stabilire se le Regioni e le Province autonome potessero regolamentare autonomamente la propria attività di cooperazione, in virtù delle nuove competenze loro attribuite dalla recente riforma del titolo V della Costituzione; o se, nonostante la riforma, tale materia rientrasse ancora nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto facente parte della politica estera nazionale.
Con la sentenza n. 211 del 2006, emessa nell’aprile scorso, la Corte ha affermato che la cooperazione allo sviluppo rientra nella sfera riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. La materia dunque, nonostante le nuove competenze internazionali attribuite a Regioni e Province abbiano fatto parlare di un vero e proprio “potere estero” di queste ultime, non può essere fatta rientrare nei meri rapporti internazionali (spettanti anche a Regioni e Province autonome in base alla previsione contenuta nell’art. 117, terzo comma, Cost.) ma è parte integrante della politica estera, la cui determinazione spetta solo allo Stato.
La Corte ha infatti ritenuto lesiva di tale competenza una legge della provincia autonoma di Trento, che disciplinava autonomamente interventi di sostegno allo sviluppo delle popolazioni, anche protratti nel tempo, interventi di emergenza e finanche attività di educazione, formazione e studio, affermando che l’unica strada percorribile da parte di regioni e province autonome per farsi promotrici di simili iniziative di cooperazione è quella di presentare al Ministero competente delle proposte di legge.
E’ stata dunque bocciata la possibilità per Regioni e Province autonome di regolamentare o promuovere autonomamente, anche per il tramite di associazioni, iniziative di solidarietà con stati, associazioni, comunità estere, senza far capo direttamente al Ministero per gli affari esteri, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge statale n. 49 del 1987. La tesi opposta, che prevedeva che il controllo di conformità delle iniziative di cooperazioni promananti da regioni e province autonome avvenisse attraverso un meccanismo di interpello preventivo dello Stato da parte della Regione, è stata dunque ritenuta infondata.
La Corte con questa decisione ha optato per un modello centralizzato di cooperazione allo sviluppo, in considerazione della notevole importanza di tale materia nella determinazione degli obiettivi di politica estera (si pensi ad esempio alle possibili implicazioni politiche della decisione di inviare aiuti a popolazioni, etnie o gruppi e associazioni, o a progetti di sviluppo), lasciando alle autonomie locali la sola possibilità di farsi promotrici di disegni di legge e iniziative e avocando a sé la determinazione finale delle politiche di cooperazione e di sostegno allo sviluppo.